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Restituzione delle quote

La restituzione delle quote è la procedura obbligatoria con cui le imprese soggette alla normativa consegnano quote di emissione a un’autorità pubblica per coprire le proprie emissioni verificate di gas a effetto serra. Questo adempimento annuale è il pilastro di un sistema cap-and-trade: rende effettivo il tetto alle emissioni e crea la domanda strutturale che dà valore alle quote.

Restituzione delle quote

La restituzione delle quote è l’ultimo e più delicato passaggio del ciclo annuale di conformità di un programma cap-and-trade come il sistema per lo scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). È l’obbligo giuridico, per gli impianti industriali, le centrali elettriche e le compagnie aeree coperti dal sistema, di consegnare all’autorità competente un numero preciso di quote di emissione (per esempio EUA o UKA). Il meccanismo fa sì che per ogni tonnellata di CO₂ equivalente emessa da un’impresa una quota esca dal sistema, e garantisce così l’integrità ambientale del mercato.

È questo processo a rendere efficace il tetto, il «cap» del «cap-and-trade». Senza l’obbligo giuridico di restituire le quote, emettere non comporterebbe alcuna sanzione e le imprese non avrebbero motivo di ridurre la propria impronta di carbonio o di acquistare quote sul mercato. Per chi investe su piattaforme come Homaio, il meccanismo di restituzione è ciò che sostiene il valore intrinseco delle quote detenute, perché genera una domanda costante, imposta per legge, da parte di migliaia di imprese.

Il ciclo annuale di conformità

  • 1. Monitoraggio e comunicazione: nel corso dell’anno le imprese monitorano con precisione le proprie emissioni di gas a effetto serra.
  • 2. Verifica: alla fine dell’anno, la comunicazione delle emissioni dell’impresa deve essere controllata e confermata da un verificatore accreditato indipendente.
  • 3. Acquisto delle quote: sulla base della comunicazione verificata, l’impresa si assicura di detenere quote sufficienti sul proprio conto ufficiale nel registro. Può averne ricevute una parte gratuitamente, averle acquistate all’asta o sul mercato secondario.
  • 4. La restituzione: entro una scadenza annuale tassativa (per esempio il 30 settembre), l’impresa deve trasferire per via elettronica sul conto di ritiro dell’autorità il numero esatto di quote corrispondente alle proprie emissioni verificate.
  • 5. Controllo della conformità: l’autorità verifica che l’impresa abbia restituito la quantità corretta. In caso contrario scattano pesanti sanzioni pecuniarie, di gran lunga superiori al prezzo di mercato di una quota.

Esempi concreti

  • Caso 1: una centrale in regola. Una centrale elettrica tedesca emette 2 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2023. Entro la scadenza di settembre 2024 deve restituire dal proprio conto nel registro esattamente 2 milioni di quote di emissione dell’UE (EUA). L’impresa lo aveva previsto e aveva già acquistato nel corso dell’anno le quote necessarie.
  • Caso 2: una compagnia aerea a corto di quote. Una compagnia aerea con sede nel Regno Unito scopre che le sue emissioni verificate superano di 50.000 tonnellate le previsioni. A pochi giorni dalla scadenza deve acquistare d’urgenza 50.000 quote di emissione del Regno Unito (UKA) sul mercato secondario per evitare pesanti sanzioni. Questo provoca un picco di domanda e mostra quanto l’obbligo dipenda dal rispetto delle scadenze.