← Tutti i termini

Articolo 6 (Accordo di Parigi)

L’articolo 6 dell’accordo di Parigi è il quadro che consente ai Paesi di cooperare su base volontaria per raggiungere i propri obiettivi climatici nazionali (NDC). Stabilisce le regole dei mercati internazionali del carbonio e permette di scambiare riduzioni delle emissioni, così da abbassare il costo della decarbonizzazione e alzare l’ambizione climatica mondiale.

L’articolo 6 è un tassello centrale delle regole attuative dell’accordo di Parigi e serve a rendere operativa la cooperazione internazionale contro i cambiamenti climatici. Lo scopo principale è aiutare i Paesi, definiti «Parti», a conseguire i propri contributi determinati a livello nazionale (NDC) in modo più efficiente e meno costoso. Poiché consente ai Paesi con costi di abbattimento più bassi di vendere riduzioni delle emissioni a quelli con costi più alti, l’articolo 6 punta a mobilitare la finanza climatica e a favorire obiettivi climatici più ambiziosi in tutto il mondo.

Il quadro si articola in tre meccanismi distinti:

  • Articolo 6.2 (approcci cooperativi): offre una base per accordi bilaterali o multilaterali tra Paesi che si scambiano «risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale» (ITMO). In sostanza, un Paese può finanziare un progetto di riduzione delle emissioni in un altro Paese e contabilizzare il risultato di mitigazione ottenuto nel proprio NDC. Il sistema richiede una contabilità rigorosa e «adeguamenti corrispondenti» per evitare il grave problema del «doppio conteggio», che si ha quando più parti rivendicano la stessa riduzione delle emissioni.
  • Articolo 6.4 (il meccanismo): istituisce un nuovo mercato mondiale del carbonio centralizzato, sotto la supervisione di un organismo delle Nazioni Unite, per scambiare crediti di carbonio generati da specifiche attività di riduzione delle emissioni. Considerato l’erede del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) del Protocollo di Kyoto, crea crediti (detti A6.4ER) che Paesi, imprese e perfino privati possono acquistare per rispettare i propri impegni climatici o obblighi di conformità. Una parte dei proventi serve ad aiutare i Paesi in via di sviluppo ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici.
  • Articolo 6.8 (approcci non di mercato): questo pilastro riguarda la cooperazione formale tra Paesi che non prevede scambi. Promuove la collaborazione sull’azione per il clima attraverso la finanza, il trasferimento di tecnologie e lo sviluppo delle capacità, e fa avanzare in modo più integrato gli sforzi di mitigazione e di adattamento.

Un esempio concreto

Si immagini un Paese sviluppato come la Svizzera, con un NDC molto ambizioso, per cui ridurre ulteriormente le emissioni entro i propri confini è complesso sul piano tecnologico e costoso. Nello stesso tempo un Paese in via di sviluppo come il Ghana ha un forte potenziale per costruire una grande centrale solare, che ridurrebbe la dipendenza dai combustibili fossili, ma non dispone dei capitali necessari.

In base all’articolo 6.2, la Svizzera potrebbe finanziare la costruzione della centrale solare in Ghana. Le riduzioni delle emissioni certificate che ne derivano (gli ITMO) sarebbero trasferite alla Svizzera e la aiuterebbero a rispettare il proprio NDC. Il Ghana beneficia di investimenti esteri, nuovi posti di lavoro e una transizione verso l’energia pulita, a vantaggio dello sviluppo sostenibile. Una cooperazione di questo tipo rende l’azione climatica mondiale più accessibile e accelera l’afflusso della finanza climatica dove serve di più.

Per approfondire i diversi tipi di mercato del carbonio, si veda la voce mercati obbligatori del carbonio. Per la documentazione ufficiale si rimanda alla scheda sull’articolo 6 pubblicata dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).